Procura della Repubblica
Contatti
InfoWeb
- Accessi unici: 879099
- Pagine viste: 1109039
- Utenti Connessi: 15
- IP: 10.198.0.46
COMPITI

ESERCIZIO DELL’ AZIONE PENALE
La funzione principale della Procura della Repubblica è l’esercizio dell’azione penale. Il Pubblico Ministero riceve o acquisisce di propria iniziativa (art. 330 c.p.p.) le notizie di reato con le quali viene a conoscenza di fatti che possono costituire illecito penale.
A seguito di tale ricezione, il Pubblico Ministero svolge personalmente, o delega alla Polizia Giudiziaria mantenendone il coordinamento, le indagini preliminari necessarie ad accertare la sussistenza del fatto, ad individuarne l’autore e a raccogliere le prove da presentare in giudizio.
Se il P.M. ritiene che le prove raccolte siano sufficienti a sostenere l’accusa, esercita l’azione penale, cioè chiede al giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.) il rinvio a giudizio della persona ritenuta responsabile. Se il G.U.P. dispone il rinvio a giudizio si apre la fase del dibattimento, nella quale il P.M. sostiene la pubblica accusa dinanzi al giudice dibattimentale, in contrapposizione alla difesa dell’imputato.
Se invece il P.M. non ritiene sufficienti le prove raccolte, o le stesse prove dimostrano che non vi sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio, chiede al giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) l’archiviazione del procedimento. Il G.I.P. può archiviare, ordinare nuove indagini o disporre l’imputazione coatta.
ESECUZIONE DEI GIUDICATI
In presenza di sentenza definitiva che irroga una pena detentiva o pecuniaria, la Procura della Repubblica cura l’esecuzione della pena stessa, provvedendo anche al computo del periodo di detenzione da scontare, ovvero, se del caso, delle misure alternative alla detenzione.
ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE
Ai sensi dell’art. 69 c.p.c., il Pubblico Ministero ha la competenza di introdurre il giudizio nei casi previsti dalla legge. In particolare a titolo esemplificativo promuove:
- il giudizio di interdizione, inabilitazione, nomina di amministratori di sostegno, a tutela degli interessi della persona incapace;
- il ricorso per la dichiarazione del fallimento a tutela degli interessi dei creditori.
L’art. 70 c.p.c. prevede poi l’intervento necessario del PM nei giudizi che riguardano lo stato e la capacità delle persone, ad esempio giudizi di separazione e divorzio a tutela degli interessi degli eventuali figli minori.
Recentemente il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha attribuito al P.M. la competenza a verificare la legittimità e/o il merito degli accordi consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (c.d. “negoziazione assistita”).