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APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI
CHE COSA SONO
Il privato che intenda far valere all’estero un atto redatto da un pubblico ufficiale italiano può chiedere la legalizzazione dell’atto o l’apostille.
La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità di pubblico ufficiale e dell’originalità della firma.
Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere. L’atto legalizzato deve essere poi trasmesso alle Autorità consolari.
La procedura è semplificata se l’atto deve essere utilizzato in un Paese firmatario della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961: in tal caso è sufficiente l’apposizione di un timbro (apostille) senza la successiva trasmissione alle Autorità consolari.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Il privato o il suo legale rappresentante.
COSA OCCORRE PER LA RICHIESTA E QUANTO COSTA
- Atto da legalizzare o apostillare in originale
- Documento originale d’identità in corso di validità
- Non vi sono spese