salta al contenuto

APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI

CHE COSA SONO

Il privato che intenda far valere all’estero un atto redatto da un pubblico ufficiale italiano può chiedere la legalizzazione dell’atto o l’apostille.

La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità di pubblico ufficiale e dell’originalità della firma.

Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere. L’atto legalizzato deve essere poi trasmesso alle Autorità consolari.

La procedura è semplificata se l’atto deve essere utilizzato in un Paese firmatario della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961: in tal caso è sufficiente l’apposizione di un timbro (apostille) senza la successiva trasmissione alle Autorità consolari.

 

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

Il privato o il suo legale rappresentante.

 

COSA OCCORRE PER LA RICHIESTA E QUANTO COSTA

-  Atto da legalizzare o apostillare in originale

-  Documento originale d’identità in corso di validità

-  Non vi sono spese

 


Cerca...